Nella GURI del 27 giugno è stato pubblicato il regolamento ANAC relativo al componimento delle controversie in tema di appalti pubblici.
Con tale regolamento, la stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Sono legittimati a presentare istanza anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
E' stato precisato, in particolare, una inammissibilità di tale procedura per istanze volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000.
Le istanze dovranno essere presentate mediante l'apposito formulario predisposto dall'ANAC, e viene specificato che tali istanze divengono improcedibili in caso di esistenza o sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo.
In base a tale regolamento, l'ANAC si pronuncerà in tempi rapidi, ovvero novanta giorni dall'avvio del procedimento, ma fatto comunque salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria.
Il regolamento è in linea con i contenuti del disegno di legge delega, A.S. 1678, per la riforma del Codice dei contratti pubblici volto a razionalizzare il procedimento di precontenzioso e affermarne la natura di Alternative Dispute Resolution; in attesa di tale nuova normativa, va comunque sottolineata l'autonomia della funzione dell'ANAC rispetto alla giurisdizione amministrativa.

Mappa del sito