Opere cimiteriali, il Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia ribadisce l'esclusiva competenza degli ingegneri nella progettazione generale della struttura, ferma restando la «concorrente competenza» degli architetti per gli elementi con «rilevanti caratteri artistici e monumentali». L'indicazione è contenuta nella sentenza n.37 del 31 gennaio 2014 con cui i giudici siciliani hanno dichiarato fondata la censura attraverso la quale un consorzio ha dedotto che l'associazione temporanea di imprese avversaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara d'appalto «per aver affidato - si legge nella sentenza - la redazione del progetto preliminare e le successive fasi di progettazione architettonica generale del nuovo cimitero ad un architetto e non ad un ingegnere civile».
Il Consiglio di giustizia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, n. 2938 del 2000, ha precisato che la progettazione generale delle strutture cimiteriali, trattandosi di «opera igienico-sanitaria» è di «esclusivo appannaggio degli ingegneri», ai quali possono aggiungersi gli architetti per singoli progetti edilizi artisticamente rilevanti. E di conseguenza, precisano i giudici siciliani, è da escludersi che l'architetto possa progettare l'intero piano, lasciando all'ingegnere la competenza per «specifici elementi tecnico-infrastrutturali», quali fognature e condotti.