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Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (in G.U.R.I. 15 novembre 2012, n. 267)

 

Dal 1 gennaio 2013, il nuovo termine di pagamento per tutti i pagamenti di corrispettivi nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi, compresi i concorsi di progettazione, è fissato in 30 giorni.
Tale prescrizione è possibile in base al Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (in G.U.R.I. 15 novembre 2012, n. 267) con cui viene recepita la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, ed ai chiarimenti forniti con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23 gennaio 2013.
Il D.L.gs. 192/2012 va a modificare ed integrare il preesistente D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, recante attuazione della Direttiva 2001/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, innovando le preesistenti regole e rendendole più rigorose e vincolanti
Nel rinviare a tali disposizioni, che si allegano, va chiarito che le disposizioni per la lotta al ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali si applicano alle categorie professionali di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, poiché la definizione di imprenditore ricomprende "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione" (art. 2 comma 1 lett. c D.Lgs. 192/2012).
Con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23 gennaio 2013 viene poi chiarito che le disposizioni in materia di appalti pubblici, nelle parti in cui che individuano termini diversi da quelli previsti nel D. Lgs. n. 231/2002, devono ritenersi implicitamente abrogati, e ricondotti ai termini temporali individuati in tale disposizione, nel rispetto del criterio di lotta al ritardo nei pagamenti.
Ne consegue che, in base alle sopraindicate disposizioni, chiarite dalla recente circolare del Ministero Sviluppo Economico, appare possibile ritenere che per i rapporti contrattuali stipulati tra Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e stazioni appaltanti, o nei rapporti stipulati con imprese pubbliche o private (fornitori di materiali, enti pubblici, ecc), dal 1 gennaio 2013:
- i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dovendo essere considerato ogni altro termine contrattualmente previsto come nullo ed inapplicabile;
- per termini successivi a trenta giorni, possono essere applicati interessi moratori, calcolati sul tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali;
- nell'importo dovuto verranno aggiunte le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, nonché il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Si invitano tutti gli iscritti a far recepire, facendone anche riferimento nei contratti, dalle Stazioni appaltanti o dalle imprese con cui intercorrono rapporti contrattuali, i termini di pagamento individuati dal D. Lgs. n. 231/2002 nei contratti che verranno stipulati successivamente al 1 gennaio 2013.

 
 
 
 
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