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CNAPPC
 

L'Autorità di Vigilanza su concorsi di progettazione e tariffe

 
Dopo poco meno di un anno, il lavoro del Tavolo Tecnico, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza, incaricato di redigere le Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura, a cui ha partecipato, tra l'altro, anche il CNAPPC rappresentato dal Consigliere Nazionale Paolo Pisciotta (Responsabile Dipartimento LL.PP. e Concorsi) trova finalmente concretezza nella Determinazione n°5 dello scorso 27 luglio, in cui sono stati fissati alcuni paletti ed indirizzi nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.

Tale documento mira a ridurre le aree interpretative nella stesura dei bandi di gara e concorsi, in linea anche  con gli obiettivi che il nostro Consiglio Nazionale si era prefissato.

Finalmente un'armatura procedurale istituzionalmente autorevole e chiara in antitesi alla logica medioevale delle autonomie interpretrative delle stazioni appaltanti, che ha fatto registrare un dato preoccupante: "8600 comuni per 8600 bandi".

Tale atto rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo nel contesto dei contratti pubblici in materia di servizi di progettazione, poiché il documento adottato appare idoneo a divenire uno strumento fondamentale per le stazioni appaltanti, utile a chiarire e migliorare, in concreto, le modalità di affidamento nel nostro Paese.

Nel sottolineare l'importanza del lavoro collegiale svolto dal Tavolo Tecnico all'uopo istituito, si pone in evidenza il contributo offerto dal nostro Consiglio Nazionale, in particolare sul tema delle procedure dei concorsi di progettazione e di idee, che ha così consentito di articolare un documento che fosse comprensivo di tutte le procedure di affidamento dei servizi di progettazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Occorre dare risalto, in tal senso, al fatto che per la prima volta in Italia viene riconosciuta e sottolineata piena dignità normativa alle procedure concorsuali quali strumenti per l'affidamento di servizi, a coronamento della battaglia di civiltà da sempre condotta dagli architetti italiani attraverso il sistema ordinistico, a tutti i livelli territoriali, che li rappresenta.

Infatti, tale determinazione dedica alle procedure concorsuali il paragrafo 1.3, sottolineando alcuni aspetti fondamentali di dette procedure. Finalmente è stato sancito che nella procedura del concorso è illegittimo, la previsione nei bandi di criteri di valutazione quantitativi quali il prezzo e il tempo. Inoltre è stato definitivamente sottolineato che il concorso di progettazione è finalizzato all'affidamento dell'incarico per la redazione dei successivi livelli di progettazione, e non può la stazione appaltante riservarsi, a suo giudizio insindacabile, affidare il servizio per il quale è stata attivata la procedura del concorso.

Altro punto qualificante e significativo della determinazione è sicuramente quello relativo la definizione dell'importo posto a base di gara, sottolineando la opportunità di fare riferimento alla Tariffa - DM 4 aprile 2001, in quanto motivatamente adeguato, essendo queste emanate con Decreto Ministeriale e quindi riferimento legislativo certo. Su tale argomento si chiede alle stazioni appaltanti di applicare in maniera chiara ed analitica affinché il "corrispettivo sia congruo" in rapporto alla natura e complessità delle prestazioni richieste (vedi tabelle allegate). Le stesse stazioni appaltanti, al fine di garantire il principio di trasparenza, devono prevedere nei documenti di gara una descrizione analitica delle prestazioni e dei loro costi. In poche parole sono chiamate ad elaborare un documento contabile preventivo (parcella professionale preventiva) da allegare ai documenti di gara.

Infine, la determinazione sembra porre una particolare attenzione al tema dei "ribassi selvaggi"  offrendo alle stazioni appaltanti la puntuale e corretta procedura della verifica delle offerte anomale, richiamando l'attenzione anche sulla possibilità che la norma assegna, con riferimento all'art.124, della esclusione automatica delle stesse offerte anomale. Inoltre, anticipando quanto contenuto nel nuovo Regolamento, dette Linee Guida suggeriscono di applicare la formula dell'Allegato M in cui è stato previsto un coefficiente di mitigazione nella formula di attribuzione del punteggio relativamente il prezzo ed il tempo, così come era stato chiesto dai rappresentati delle categorie professionali. Tale richiamo mira ad indirizzare sempre più le stazioni appaltanti verso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a scapito di quello del prezzo più basso.

Come annunciato dalla stessa Autorità, a tale determinazione farà seguito l'emanazione dei relativi schemi di bandi-tipo, per la cui elaborazione è preposto lo stesso Tavolo Tecnico. E' indiscutibile l'apporto che saprà offrire il nostro Consiglio Nazionale il CNAPPC, specialmente nella redazione bandi tipo in materia di procedure concorsuali, che terranno conto dei contributi che verranno dai vari organismi di rappresentanza quali la Delegazione Consultiva su base regionale e Conferenza degli Ordini, contribuiti che troveranno la loro "sintesi" nel gruppo di lavoro all'uopo costituito.
 
 
dalla Rassegna Stampa del CNAPPC
 
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