Nessuna concorrenza slealeRiconoscimento preventivo per operare in Italia
Testata:
Italia Oggi
Data:
18-12-2009
Autore:
Andrea Mascolini
Per svolgere professioni regolamentate in
Italia stabilmente un professionista straniero dovrà sempre ottenere il decreto
di riconoscimento. Sessanta giorni per la pronuncia sull'iscrizione all'albo
poi scatta il silenzio-assenso. Per le prestazioni temporanee in Italia si
rinvia alla vigente disciplina del decreto legislativo 206/07. Sono queste
alcune delle misure di interesse per il settore delle professioni, previste nel
decreto di recepimento della direttiva «Bolkestein» sui servizi nel mercato
interno, proposto dal ministro Andrea Ronchi e approvato ieri in via
preliminare dal consiglio dei ministri.
Il decreto, in primo luogo, qualifica l'attività professionale come servizio, da intendersi come «qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione». In relazione a queste attività il decreto prevede una serie di principi generali da rispettare al fine di garantire una effettiva libertà nella prestazione dei servizi, ma per quel che riguarda il settore delle professioni l'articolo 14 esordisce facendo salve le norme istitutive e relative a ordini, collegi e albi professionali, per poi affermare che eventuali «regimi autorizzatori (procedure per le quali un soggetto deve rivolgersi a una determinata autorità per svolgere una certa attività)» possono essere previsti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Pertanto la regola è che si applicano le norme più elastiche fondate sul principio di libera prestazione dei servizi. Nel settore delle professioni regolamentate, però, il decreto si preoccupa di tenere fermi alcuni punti, il primo dei quali è costituito dalla equiparazione dei cittadini degli stati membri ai cittadini italiani per quanto riguarda l'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio della professione, precisando anche che il domicilio professionale è equiparato alla residenza. (...) |
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